Il tessuto imprenditoriale italiano è caratterizzato per la maggior parte da imprese individuali nelle quali collaborano spesso i familiari dell’imprenditore.
Non molti sanno che la collaborazione del familiare non è gratuita.
Il Codice Civile prevede che il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento e alla partecipazione agli utili dell’impresa familiare, nonché ai beni acquistati con essi, agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Una simile domanda richiede che il familiare dimostri di aver prestato attività lavorativa in maniera continuativa.
Sul punto, la giurisprudenza ritiene che al fine di dimostrare la partecipazione del coniuge all’impresa familiare ex art. 230 bis Cod. Civ. è necessario che il familiare abbia fornito un contributo all’organizzazione dell’impresa stessa mediante la prova sia di uno svolgimento di tipo continuativo ovvero non saltuario ma regolare e costante anche se non necessariamente a tempo pieno, sia dell’accrescimento della produttività procurato dal lavoro del partecipante quale elemento indispensabile al fine di determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi.
Gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini precisano che si tratta di un’ipotesi residuale che disciplina i rapporti sprovvisti di altra regolamentazione. In altri termini, questa disciplina non si applica se l’imprenditore individuale ha assunto con regolare contratto il familiare che lavora presso la sua attività (si pensi al coniuge o al figlio).
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