Il mercato immobiliare di Milano e dell’hinterland continua ad essere particolarmente in fermento, anche in ragione dei numerosi progetti di riqualificazione avviati.
In un contesto così frenetico, acquistare un immobile può risultare sempre più difficile non solo per i prezzi ma anche per le verifiche che dovrebbero essere svolte prima dell’acquisto che, per timore di non poter più opzionare l’immobile, non vengono condotte.
Il ruolo dell’agente immobiliare diviene, quindi, più che mai centrale per la verifica della bontà dell’affare che ci si appresta a concludere.
Dal punto di vista normativo è bene sapere che la Legge italiana prevede espressi obblighi in capo all’intermediatore immobiliare che, se disattesi, possono dar luogo a sua responsabilità.
In particolare, l’art. 1759 Cod. Civ. impone al mediatore precisi obblighi di informazione. L’agente immobiliare è, infatti, tenuto a comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare che possono influire sulla sua conclusione.
Si segnala che la recente Giurisprudenza estende l’obbligo di informativa in capo all’agente immobiliare che “deve riguardare non solo le circostanze note, ma tutte le circostanze la cui conoscenza, in relazione all’ambito territoriale in cui opera il mediatore, al settore in cui si svolge la sua attività ed ad ogni altro ulteriore utile parametro, sia acquisibile da parte di un mediatore dotato di media capacità professionale con l’uso della normale diligenza” (Cass. Civ. n. 24534/2022).
“La ratio di un’interpretazione estensiva della disposizione normativa – spiegano gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini – secondo gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, troverebbe giustificazione nel fatto che l’esercizio dell’attività di mediazione è subordinato per Legge al possesso di specifici requisiti di capacità professionale, trattandosi di un’attività professionale a tutti gli effetti”.
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